1. Ambito di applicazione delle condizioni generali regolanti il mandato di spedizione
Le presenti condizioni generali, salvo diverso accordo scritto, disciplinano tutti i mandati affidati alla Società, ai suoi impiegati, agenti e incaricati, anche se non preceduti da un’offerta.
Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle presenti condizioni: troverà applicazione l’ultima versione pubblicata sul sito web della Società ed il testo italiano sarà considerato prevalente rispetto alle traduzioni nelle diverse lingue.
2. Obbligazioni della Società
La Società si impegna, con la diligenza del buon spedizioniere, ad eseguire il mandato, consistente nella stipulazione di contratto di trasporto per conto del Cliente.
La Società ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1717 C.C.
La Società assume gli incarichi alle condizioni applicate dalle Compagnie di navigazione marittima, aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, dalle società ed enti portuali o dalle società di deposito, i cui servizi siano richiesti dalla Società in forza del mandato ricevuto.
La Società, salvo ordine scritto contrario, ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra e di ispezionare la merce in qualsiasi momento.
La Società non garantisce il rispetto dei termini di consegna, anche nel caso di richieste del Cliente di rispetto di particolari termini di resa.
La Società ha facoltà di modificare i termini di resa indicati dal Cliente, se incompatibili con il rispetto da parte del vettore delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
In caso di evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci trasportate, la Società si dichiara disponibile a cedere i diritti derivanti dall’esecuzione del mandato al Cliente nei confronti dei soggetti responsabili, salvo il caso in cui il Cliente agisca nei confronti della Società per responsabilità vettoriale.
In caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la merce, la Società può adottare tutte le misure opportune, incluse quelle volte alla sua custodia e restituzione, agendo in nome e per conto del Cliente, sul quale comunque grava il rischio di perdite o avarie.
Esulano dal contenuto del mandato, salvo non vengano espressamente richieste per iscritto dal Cliente, le seguenti prestazioni:
- la verifica dell’adeguatezza degli imballi e il peso delle merci;
- la verifica dell’esistenza di copertura assicurativa dei vettori, dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, le cui prestazioni la Società abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato;
- il controllo sull’esistenza di impedimenti di legge o di altri impedimenti riguardanti la spedizione quali, a titolo esemplificativo, limitazione di importazioni ed esportazioni o transito;
- la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 (e/o dell’art. 35 COTIF-CIM);
- la dichiarazione del valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 Conv. Bruxelles del 1924, 423 Cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale);
- il rilascio di lettere di garanzia. Nel caso di rilascio, la Società ha diritto di esigere dal Mandante a sua volta una garanzia idonea e, in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsata di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivare.
3. Deposito
L’eventuale deposito della merce affidata alla Società per la spedizione viene effettuato, a scelta della Società, nei propri locali o in quelli di terzi (pubblici o privati).
Se la Società deposita la merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra la stessa ed il Mandante saranno applicate le stesse condizioni (ivi incluse eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra la Società ed il terzo depositario.
Se la Società deposita la merce presso i propri magazzini resta inteso che la stessa non sarà tenuta ad adottare speciali precauzioni per la sorveglianza dei magazzini medesimi: la responsabilità della Società, quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa, suoi dipendenti o preposti.
Nel caso in cui merci vengano affidate dal Mandante alla Società perché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a 60 giorni) resta inteso che la Società potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata o pec all’indirizzo del Mandante. II recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o a cose. In entrambi i casi resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare alla Società tutte le spese da quest’ultima sostenute fino al giorno dell’uscita della merce dai propri magazzini.
Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della Società oppure, ove nulla osti, da personale del Mandante sempre con l’assistenza ed alla presenza di un rappresentante della Società.
La Società qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il Mandante non vi provveda, la Società avrà diritto di vendere la merce e di valersi sul ricavato ovvero di procedere alla sua distruzione, senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
4. Merci pericolose e preziose
La Società non accetterà, salvo previo accordo scritto, spedizioni aventi ad oggetto merci classificate come pericolose o che comunque possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose, merci prive di imballo, merci che siano soggette a rapido deterioramento, valori, monete, beni preziosi e opere d’arte.
Qualora tali merci vengano affidate alla Società senza suo previo assenso o la Società accetti il mandato sulla base di indicazioni errate relative alla natura o al valore della merce, la Società avrà il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione ed il Cliente sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che possano derivarne.
5. Obbligazioni del Cliente
Il Cliente riconosce che l’oggetto del mandato di spedizione consiste nell’organizzazione di un trasporto e che dunque, salva espressa pattuizione contraria, la veste assunta dalla Società è di spedizioniere e non di spedizioniere – vettore.
Il Cliente si obbliga:
- a far pervenire alla Società, in tempo utile, istruzioni scritte precise in ordine al trasporto, nonché i documenti necessari: in difetto, la Società opererà secondo il proprio discernimento, nel miglior interesse del Mandante;
- salvo diverso accordo scritto, ad anticipare alla Società i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, la Società ha assunto e/o dovrà assumere per conto del Mandante, ivi compresi i diritti doganali;
- a specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento, da parte della Società, agli obblighi su di essa gravanti ai sensi del D.lgs. 286/2005 s.m.i.;
- a consegnare alla Società merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali;
- a consegnare alla Società la documentazione che accompagna la merce autentica, completa e priva di irregolarità;
- nel caso in cui venga affidato alla Società mandato di svolgere le operazioni doganali, a fornire tutti dati e i documenti necessari per dare corso a dette operazioni, nonché i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce;
- a segnalare tempestivamente alla Società eventuali danni al fine di mettere quest’ultima nella posizione di fare valere diritti verso terzi;
- fermo il disposto dell’art. 2951 C.C., la Società ha diritto di ottenere in qualsiasi momento dal proprio Mandante gli importi che egli sia tenuto a corrispondere in dipendenza degli incarichi affidatigli ad enti pubblici o privati a favore dei quali valga un termine di prescrizione maggiore rispetto a quello applicabile ai rapporti con la Società.
6. Responsabilità della Società
La Società non è responsabile dell’esecuzione del trasporto, ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato di spedizione ricevuto e delle eventuali obbligazioni ad esso accessorie.
La responsabilità, a qualunque titolo (contrattuale o extracontrattuale), della Società nei confronti del Cliente non potrà eccedere l’importo pattuito come corrispettivo per l’esecuzione del mandato con riferimento al quale ha avuto luogo l’inadempimento.
La responsabilità della Società inoltre non potrà essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri in base alla normativa vigente in detti Paesi.
Per spedizioni di campioni o merci espressamente destinate a fiere l’eventuale risarcimento è limitato all’importo del corrispettivo della spedizione.
La Società non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causate da caso fortuito o comunque da fatti al di fuori del proprio controllo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, guerre, inadempimenti od omissioni del mittente, del destinatario, delle amministrazioni statali o doganali, scioperi, incidenti o avarie ai mezzi di trasporto), fermo restando il diritto della Società al rimborso delle spese sostenute anche qualora necessitate dagli eventi di forza maggiore.
Esonerano parimenti la Società gli eventi che non siano da essa causati e che le impediscano in tutto o in parte di assolvere ai propri obblighi. In tal caso sia la Società che il Cliente potranno recedere dal contratto anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese già sostenute.
La Società non è altresì responsabile:
- dell’operato dei vettori, dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, degli assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato;
- dei ritardi nella presa in consegna delle merci o nella riconsegna, anche se particolari termini di resa risultino dai documenti di spedizione;
- dei danni indiretti e/o consequenziali (ad es. mancato guadagno, etc.);
- per ogni conseguenza dovesse derivare dal ritardato o mancato ritiro delle merci a destino;
- per le informazioni su noli e dazi e per la loro inesatta applicazione.
7. Responsabilità del Cliente
Il Cliente si obbliga a tenere la Società indenne e manlevata da richieste di pagamento rivolte a quest’ultima a qualunque titolo e derivanti dall’esecuzione del mandato di spedizione (tra le quali, a titolo esemplificativo, noli, dazi, imposte, contributi d’avaria, multe, richiesta di pagamento per mancato o ritardato ritiro delle merci a destino).
Il Cliente sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti da omissione, inesattezza o inadeguatezza delle indicazioni relative alla merce oggetto della spedizione, ovvero dell’imballaggio, o dalla mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
Qualora le somme e i corrispettivi dovuti alla Società siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Cliente resta solidalmente obbligato al loro pagamento.
8. Corrispettivo
Il pagamento delle fatture emesse dalla Società sarà dovuto a 30 giorni, salvo diverso accordo.
La Società potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’art. 1740 C.C. agendo in tal caso come spedizionieri e non quale spedizioniere-vettore.
Tutte le spese derivanti dall’esecuzione del mandato di spedizione sono comunque a carico del Cliente, anche quando poste a carico del destinatario o di terzi.
Il Cliente, salvo patto contrario, è tenuto ad anticipare alla Società i mezzi per l’esecuzione del mandato. Nel caso in cui la Società anticipasse somme nell’interesse del Cliente, quest’ultimo sarà tenuto al rimborso con gli interessi e le eventuali perdite sui cambi.
Nessuna somma dovuta alla Società potrà essere compensata con altre somme a qualunque titolo dovute al Cliente.
I premi, le riduzioni, gli abbuoni delle tariffe ottenuti dalla Società sono di esclusiva sua competenza.
La Società non ha l’obbligo di segnalare al Cliente eventuali variazioni, sopravvenute nel corso della spedizione, di condizioni e tariffe dei vettori e delle altre imprese di cui la Società si avvale nell’esecuzione del mandato di spedizione. Tali variazioni rimangono a carico del Cliente.
I prezzi della Società si intendono vincolanti solo per merci di volume, peso, dimensioni e quantità normali e non includono le operazioni svolte al di fuori del normale orario di lavoro.
9. Privilegio e diritto di ritenzione
La Società ha per i suoi crediti, scaduti e non, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci, anche su quelle oggetto di un mandato di spedizione diverso da quello per cui è sorto il credito e anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci).
10. Assicurazione
Si provvederà ad assicurare la merce solo a espressa richiesta del Cliente, con tariffe da concordare tra le parti.
11. Revoca. Rinuncia al mandato.
Il mandato di spedizione potrà essere revocato solo se la Società non abbia ancora concluso il contratto di trasporto con il vettore.
Un ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere revocato dal momento in cui lo spedizioniere ha dato comunicazione al terzo che la merce è a sua disposizione.
In deroga all’art. 1727 C.C., la Società potrà rinunciare in qualsiasi momento al mandato, anche ove non ricorra una giusta causa.
Il Cliente dovrà, in ogni caso, rimborsare tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia e o della revoca e corrispondere un adeguato compenso per l’attività prestata.
12. Reclami
A pena di decadenza, entro il termine di 7 giorni dall’evento, ovvero dalla diversa data in cui il reclamante dimostri di averne avuto notizia, dovranno essere proposte, a mezzo lettera raccomandata a/r, eventuali contestazioni relative all’adempimento del contratto, anche per quanto attiene a perdite, avarie e ritardi.
13. Legge applicabile. Giurisdizione e competenza.
Si conviene che si applicherà la legge italiana a quanto non disciplinato dalle presenti condizioni.
Ogni eventuale controversia tra le parti sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Foro di Trieste.
14. Definizioni
I termini utilizzati nelle presenti condizioni generali hanno il seguente significato:
Società o Spedizioniere: B.F.B. Casa di Spedizioni;
Cliente o Mandante: mandante della spedizione;
Vettore: soggetto con il quale la Società stipula il contratto di trasporto per conto del Cliente.